Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri (( 3), 4), 5) e 5-bis))) dell'articolo 1, secondo le modalita' stabilite dai rispettivi consigli. La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.

Testo vigente dal 24 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:1982-07-05;441~art11 · fonte su Normattiva