Disposizioni in materia di carta d'identita' valida per l'espatrio All'articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identita' che non e' titolo valido per l'espatrio e' apposta l'annotazione: "Documento non valido ai fini dell'espatrio"». All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta ferma per i cittadini di cui al primo periodo la facolta' di presentare domanda di rilascio della carta d'identita' elettronica presso qualsiasi comune, secondo le modalita' organizzative e tecniche stabilite dai Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale». Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° giugno 2026.

Testo vigente dal 4 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-19;11~art5 · fonte su Normattiva