Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo

Art. 11 — Scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine

Se non e' in grado di funzionare, se - chiamate all'osservanza dei propri doveri - persiste nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio nazionale dell'Ordine puo' essere sciolto. In caso di scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale dei geologi. 3 Il commissario ha la facolta' di nominare un Comitato di non meno di due e non piu' di sei membri, de scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresi' un segretario tra gli iscritti nell'albo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

3

Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 58 comma 2) che nella presente legge "L'espressione: "Ministro per la grazia e la giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia""

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;112~art11 · fonte su Normattiva