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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facolta' di concedere alla Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura ed ai settori della Federazione stessa, nonche' ai consorzi medesimi e loro sezioni, sovvenzioni relative all'acquisto, costruzione, sistemazione e attrezzatura di magazzini e impianti, destinati alla conservazione, prima lavorazione e distribuzione dei prodotti agricoli, soggetti alla disciplina di ammasso.

Testo in vigore dal 20 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-27;1140~art1 · fonte del testo