Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. 111 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'importo delle sovvenzioni concesse in applicazione della presente legge e' ricuperato, con le modalita' e nei termini da stabilire di concerto tra il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per le finanze, mediante versamento allo Stato delle somme annualmente disponibili sugli avanzi delle gestioni per l'ammasso obbligatorio dei prodotti agricoli. Qualora il recupero non possa in tutto o in parte essere effettuato con queste disponibilita', con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni, sara' provveduto ad aumentare in congrua misura la quota di prezzo del prodotto, stabilita a titolo di corrispettivo per le spese degli ammassi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-27;1140~art5 · fonte del testo