Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Le sovvenzioni sono concesse con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere degli Ispettorati agrari compartimentali e degli uffici del Genio civile in base a progetti esecutivi da presentare dalla Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura. L'importo delle sovvenzioni non puo' eccedere la spesa risultante dai relativi progetti e riconosciuta ammissibile dagli organi tecnici predetti depurata dei contributi statali di cui le opere o gli impianti siano stati ammessi a fruire, nonche' delle somme che per l'esecuzione delle stesse opere o degli stessi impianti siano state prelevate dai fondi delle gestioni ammassi.

Testo in vigore dal 20 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-27;1140~art3 · fonte del testo