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Le sovvenzioni sono concesse con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere degli Ispettorati agrari compartimentali e degli uffici del Genio civile in base a progetti esecutivi da presentare dalla Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura. L'importo delle sovvenzioni non puo' eccedere la spesa risultante dai relativi progetti e riconosciuta ammissibile dagli organi tecnici predetti depurata dei contributi statali di cui le opere o gli impianti siano stati ammessi a fruire, nonche' delle somme che per l'esecuzione delle stesse opere o degli stessi impianti siano state prelevate dai fondi delle gestioni ammassi.
Testo in vigore dal 20 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
