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L'importo delle sovvenzioni concesse in applicazione della presente legge e' ricuperato, con le modalita' e nei termini da stabilire di concerto tra il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per le finanze, mediante versamento allo Stato delle somme annualmente disponibili sugli avanzi delle gestioni per l'ammasso obbligatorio dei prodotti agricoli. Qualora il recupero non possa in tutto o in parte essere effettuato con queste disponibilita', con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni, sara' provveduto ad aumentare in congrua misura la quota di prezzo del prodotto, stabilita a titolo di corrispettivo per le spese degli ammassi.

Testo in vigore dal 20 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-27;1140~art5 · fonte del testo