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Per provvedere alla concessione delle sovvenzioni, previste dall'art. 1 del presente provvedimento, e' autorizzata la spesa di L. 400.000.000, da iscrivere nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di L. 40.000.000 all'anno a partire dall'esercizio 1940-41. Con la stessa assegnazione sara' altresi' provveduto alle spese occorrenti per un migliore assetto degli Istituti statali di sperimentazione agraria e degli Ispettorati agrari provinciali, nonche' alla concessione di contributi ai Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura per attivita' di carattere dimostrativo e per l'organizzazione tecnica di interventi generali nell'interesse del miglioramento, dell'incremento e della difesa delle produzioni agricole. La ripartizione della spesa autorizzata di L. 400.000.000 fra i titoli sopraindicati, sara' effettuata con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze.

Testo in vigore dal 20 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-27;1140~art6 · fonte del testo