Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1950 al 20 febbraio 1952. Leggi il testo vigente →

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, i canoni delle locazioni e sublocazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attivita' artigiane e professionali, prorogate in virtu' della presente legge, sono aumentati nella misura del 50 per cento, computata sull'ammontare del canone corrisposto prima dell'entrata in vigore della presente legge. E' escluso il conguaglio previsto dall'art. 5 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471. La misura dell'aumento, in considerazione del valore dell'immobile, che si trovi in buone condizioni di manutenzione, puo' essere elevata al 100 per cento quando si tratta di appartamento con caratteristiche di lusso quali sono determinate dal decreto ministeriale 7 gennaio 1950, emanato in relazione alla legge per l'incremento delle costruzioni edilizie; e puo' essere elevato al 200 per cento quando si tratta di immobile indicato ai numeri 1) e 2) del citato decreto. La misura dell'aumento, stabilita dai commi precedenti, e' ridotta al 20 per cento nei casi previsti nel 2° e 3° alinea dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471, e nel caso che il conduttore versi in disagiate condizioni economiche, specialmente se tragga i mezzi di vita soltanto dal proprio lavoro o da trattamento di pensione o di quiescenza ovvero se abbia notevole carico di famiglia. Nessun aumento e' dovuto quando si tratta di abitazioni di infimo ordine, specialmente se seminterrate, di un solo vano senza accessori, baracche e simili. A decorrere dal 1 gennaio 1951, sara' apportato un ulteriore aumento nella stessa misura disposta nei commi precedenti computato sempre sull'ammontare del canone corrisposto prima dell'entrata in vigore della presente legge. La misura degli aumenti e' ridotta al 10 per cento quando si tratta di immobili locati per la prima volta posteriormente al 18 giugno 1945.

Testo in vigore dal 26 maggio 1950 al 20 febbraio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 43/1963

    Questione infondata
    9 aprile 1963

    Non sussiste contrasto con il principio di eguaglianza tutte le volte che la disparità di trattamento sia determinata da situazioni particolari, di fronte alle quali il legislatore abbia ragionevolmente ritenuto di dover predisporre particolari discipline, purché resti fermo il rispetto dei canoni inderogabili posti nel 1x comma dell'art. 3 della Costituzione e resti esclusa la creazione di privilegi a favore o contro individui o gruppi. (Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 3x comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, e 2, 2x comma, della legge 1x maggio 1955, n. 368, che, nel regolare il graduale passaggio dal regime vincolistico a quello libero nei contratti di locazione degli immobili urbani, ha disposto limitazioni nella misura degli aumenti dei canoni di locazione a favore di alcune categorie di inquilini economicamente più deboli, la cui identificazione è disciplinata con norme di carattere generale ed astratto).

    Art. 3 cost. · Art. 12 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-05-23;253~art12 · fonte del testo