Nel provvedimento che dispone il rilascio per morosita' di un immobile destinato ad uso di abitazione, puo' essere concesso al conduttore un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi e delle spese giudiziali. Il provvedimento perde la sua efficacia, qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine fissato a norma del comma precedente.

Testo vigente dal 26 maggio 1950

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 150/1973

    Questione infondata
    18 luglio 1973

    La disciplina contenuta nell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, così come sostituito con modifiche dall'art. 4, comma sesto della legge 26 novembre 1969, n. 833, in vigore -quest'ultima norma- in forza dell'art. 56, ultimo comma, del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, secondo cui ai conduttori morosi che provvedono al pagamento delle pigioni scadute nel termine appositamente fissato dal giudice nel corso del giudizio per convalida di sfratto è concesso il beneficio di sanare la mora, mentre tale beneficio non è accordato ai conduttori morosi che abbiano effettuato il pagamento in epoca anteriore alla pronuncia di merito, non determina alcuna ingiustificata disparità di trattamento che importi violazione dell'art. 3 della Costituzione. Le situazioni poste a raffronto -quella del conduttore che paga anteriormente alla prima udienza e quella del conduttore che non paga le pigioni dovute e richiede prima della trattazione della causa la concessione del termine per il pagamento di quelle pigioni- sono ben differenti: il pagamento, infatti, nelle due ipotesi considerate, avviene in momenti diversi rispetto all'iter del processo e, in relazione a ciò, risultano condizionati i poteri del giudice che, nel primo caso non hanno modo di esplicarsi. Dalla rilevata diversità di situazioni deriva la non irragionevolezza della diversità di disciplina giuridica. Non è, pertanto, fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legitttimità costituzionale dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui la norma esclude dal beneficio di sanare definitivamente la mora il conduttore che paghi nel corso del giudizio le pigioni dovute.

    Art. 3 cost. · Art. 37 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani · Art. 4 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani

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  • Ordinanza n. 50/1971

    Altra decisione
    16 marzo 1971

    ordina la restituzione degli atti al pretore di Viareggio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TR…

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1950-05-23;253~art37 · fonte del testo