La disciplina contenuta nell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, così come sostituito con modifiche dall'art. 4, comma sesto della legge 26 novembre 1969, n. 833, in vigore -quest'ultima norma- in forza dell'art. 56, ultimo comma, del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, secondo cui ai conduttori morosi che provvedono al pagamento delle pigioni scadute nel termine appositamente fissato dal giudice nel corso del giudizio per convalida di sfratto è concesso il beneficio di sanare la mora, mentre tale beneficio non è accordato ai conduttori morosi che abbiano effettuato il pagamento in epoca anteriore alla pronuncia di merito, non determina alcuna ingiustificata disparità di trattamento che importi violazione dell'art. 3 della Costituzione. Le situazioni poste a raffronto -quella del conduttore che paga anteriormente alla prima udienza e quella del conduttore che non paga le pigioni dovute e richiede prima della trattazione della causa la concessione del termine per il pagamento di quelle pigioni- sono ben differenti: il pagamento, infatti, nelle due ipotesi considerate, avviene in momenti diversi rispetto all'iter del processo e, in relazione a ciò, risultano condizionati i poteri del giudice che, nel primo caso non hanno modo di esplicarsi. Dalla rilevata diversità di situazioni deriva la non irragionevolezza della diversità di disciplina giuridica. Non è, pertanto, fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legitttimità costituzionale dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui la norma esclude dal beneficio di sanare definitivamente la mora il conduttore che paghi nel corso del giudizio le pigioni dovute.
Art. 3 cost. · Art. 37 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani · Art. 4 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani