Art. 2 — Ordine delle promozioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010. 118 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I magistrati promossi per concorso, secondo l'ordine di iscrizione nelle graduatorie, prendono posto nel ruolo di anzianita', prima dei magistrati promossi per merito distinto nello stesso anno; i magistrati promossi per merito distinto; secondo l'ordine degli elenchi, prendono posto prima di quelli promossi per merito. I magistrati dichiarati promovibili per scrutinio, con classifica definitiva, possono essere promossi, con riserva di anzianita', prima che siano esauriti i lavori di revisione. Esauriti tali lavori e formati gli elenchi di tutti i magistrati dichiarati promovibili con la medesima qualifica, sono sciolte le riserve di anzianita' conferendosi a ciascun magistrato la promozione con la decorrenza giuridica corrispondente al posto occupato negli elenchi, ferme, tranne che agli effetti dell'anzianita', le promozioni gia' disposte.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-11-18;1794~art2 · fonte del testo