Art. 2 — Ordine delle promozioni
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I magistrati promossi per concorso, secondo l'ordine di iscrizione nelle graduatorie, prendono posto nel ruolo di anzianita', prima dei magistrati promossi per merito distinto nello stesso anno; i magistrati promossi per merito distinto; secondo l'ordine degli elenchi, prendono posto prima di quelli promossi per merito. I magistrati dichiarati promovibili per scrutinio, con classifica definitiva, possono essere promossi, con riserva di anzianita', prima che siano esauriti i lavori di revisione. Esauriti tali lavori e formati gli elenchi di tutti i magistrati dichiarati promovibili con la medesima qualifica, sono sciolte le riserve di anzianita' conferendosi a ciascun magistrato la promozione con la decorrenza giuridica corrispondente al posto occupato negli elenchi, ferme, tranne che agli effetti dell'anzianita', le promozioni gia' disposte.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010
