Art. 3 — Concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione sono indetti non oltre il 15 gennaio di ogni anno per un numero di posti corrispondente alle quote attribuite nel terzo e nel quarto comma dell'art. 1. Al concorso per la promozione a magistrato di cassazione sono ammessi i magistrati di Corte di appello, promossi a tale categoria in seguito a concorso o per merito distinto, che compiono sei anni effettivi di servizio nella categoria entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-11-18;1794~art3 · fonte del testo