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[1]((Nelle zone di cui all'articolo 1 della presente legge, ai coloni ed agli operai, impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro con rimunerazione fissa o a cottimo, dove e in quanto le istituzioni pubbliche di beneficenza non hanno mezzi di provvedervi, le amministrazioni municipali forniranno gratuitamente il chinino per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo dell'infezione malarica, secondo le prescrizioni del medico comunale, o del medico a cio' delegato dal Comune.

[2]La spesa anticipata da ciascun Comune ed accertata nei modi prescritti dal regolamento, detratta la parte di cui al comma 4 del presente articolo, verra' alla fine di ogni anno ripartita fra i proprietari delle terre comprese nelle rispettive zone malariche in ragione della estensione di ciascuna proprieta'.

[3]Per l'accertamento di queste proprieta', sara' permessa gratuitamente la visione delle mappe e carte catastali, e i relativi certificati, e le copie o note informative saranno esenti da ogni tassa o diritto erariale.

[4]Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere, opifici ed altre imprese industriali che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, la somma anticipata dal Comune per somministrazione del chinino agli operai stessi non sara' compresa nel riparto di cui al comma 2° di questo articolo, ma dovra' essere rimborsata integralmente dal titolare delle rispettive imprese)).

Testo in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1904

Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1901 al 21 giugno 1904. 44 parole tolte, 131 parole aggiunte in 4 capoversi.

Nelle zone di cui all'articolo 1 della presente legge, ai coloni tolto: e aggiunto: ed agli operai, impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro con rimunerazione fissa o a cottimo, tolto: quando siano colpiti da febbri palustri, e dove le Congregazioni di carita' aggiunto: dove e in quanto le istituzioni pubbliche di beneficenza non hanno mezzi di provvedervi, le tolto: Amministrazioni aggiunto: amministrazioni municipali forniranno gratuitamente il chinino per tutta la durata tolto: della cura aggiunto: del trattamento preventivo e curativo dell'infezione malarica, secondo le prescrizioni del medico comunaleaggiunto: , o del medico a cio' delegato dal Comune.

La spesa anticipata da ciascun Comunetolto: , ed accertata nei modi prescritti dal tolto: Regolamento aggiunto: regolamento, detratta la parte di cui al comma 4 del presente articolo, verra' alla fine di ogni anno ripartita fra i proprietari delle terre comprese nelle rispettive zone malarichetolto: , in ragione dell'estensione aggiunto: in ragione della estensione di ciascuna proprieta'.

tolto: Il reparto verra' pubblicato il 30 novembre nell'Albo comunale, e, trascorsi 15 giorni senza reclamo alla Giunta provinciale amministrativa, diventera' esecutorio coi privilegi fiscaliaggiunto: Per l'accertamento di queste proprieta', sara' permessa gratuitamente la visione delle mappe e carte catastali, e i relativi certificati, e le copie o note informative saranno esenti da ogni tassa o diritto erariale.

aggiunto: Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere, opifici ed altre imprese industriali che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, la somma anticipata dal Comune per somministrazione del chinino agli operai stessi non sara' compresa nel riparto di cui al comma 2° di questo articolo, ma dovra' essere rimborsata integralmente dal titolare delle rispettive imprese.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-11-02;460~art2 · fonte del testo