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[1]((Nelle zone di cui all'articolo 1 della presente legge, ai coloni ed agli operai, impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro con rimunerazione fissa o a cottimo, dove e in quanto le istituzioni pubbliche di beneficenza non hanno mezzi di provvedervi, le amministrazioni municipali forniranno gratuitamente il chinino per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo dell'infezione malarica, secondo le prescrizioni del medico comunale, o del medico a cio' delegato dal Comune.
[2]La spesa anticipata da ciascun Comune ed accertata nei modi prescritti dal regolamento, detratta la parte di cui al comma 4 del presente articolo, verra' alla fine di ogni anno ripartita fra i proprietari delle terre comprese nelle rispettive zone malariche in ragione della estensione di ciascuna proprieta'.
[3]Per l'accertamento di queste proprieta', sara' permessa gratuitamente la visione delle mappe e carte catastali, e i relativi certificati, e le copie o note informative saranno esenti da ogni tassa o diritto erariale.
[4]Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere, opifici ed altre imprese industriali che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, la somma anticipata dal Comune per somministrazione del chinino agli operai stessi non sara' compresa nel riparto di cui al comma 2° di questo articolo, ma dovra' essere rimborsata integralmente dal titolare delle rispettive imprese)).
Testo in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
