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[1]Nelle zone di cui all'articolo 1 della presente legge, ai coloni e agli operai, impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro con rimunerazione fissa o a cottimo, quando siano colpiti da febbri palustri, e dove le Congregazioni di carita' non hanno mezzi di provvedervi, le Amministrazioni municipali forniranno gratuitamente il chinino per tutta la durata della cura, secondo le prescrizioni del medico comunale.

[2]La spesa anticipata da ciascun Comune, ed accertata nei modi prescritti dal Regolamento, verra' alla fine di ogni anno ripartita fra i proprietari delle terre comprese nelle rispettive zone malariche, in ragione dell'estensione di ciascuna proprieta'.

[3]Il reparto verra' pubblicato il 30 novembre nell'Albo comunale, e, trascorsi 15 giorni senza reclamo alla Giunta provinciale amministrativa, diventera' esecutorio coi privilegi fiscali.

Testo in vigore dal 14 novembre 1901 al 21 giugno 1904

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-11-02;460~art2 · fonte del testo