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[1]Agli operai addetti a pubblici lavori, quando siano colpiti da febbri palustri, sara' gratuitamente prestata l'assistenza medica e distribuito il chinino o dalla pubblica Amministrazione che conduca i lavori in economia, o dall'impresa, salvo gli obblighi maggiori che siano imposti all'impresa dal capitolato d'appalto.
[2]Gli impresari che contravvengono agli obblighi suddetti saranno passibili di ammenda da 100 a 1000 lire.
[3]Le somme riscosse a tale titolo saranno devolute al fondo «Sussidi per diminuire le cause della malaria», stabilito dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino.
[4]I casi di morte per febbre perniciosa contratta in pubblici lavori, per constatata mancanza di somministrazione del chinino, ove cio' avvenga per colpa della pubblica Amministrazione o dell'impresa, daranno luogo ad indennita' nella stessa misura stabilita per gli infortuni della legge 17 marzo 1898, n. 80.
Testo in vigore dal 14 novembre 1901 al 21 giugno 1904
