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[1]Agli operai addetti a pubblici lavori, quando siano colpiti da febbri palustri, sara' gratuitamente prestata l'assistenza medica e distribuito il chinino o dalla pubblica Amministrazione che conduca i lavori in economia, o dall'impresa, salvo gli obblighi maggiori che siano imposti all'impresa dal capitolato d'appalto.

[2]Gli impresari che contravvengono agli obblighi suddetti saranno passibili di ammenda da 100 a 1000 lire.

[3]Le somme riscosse a tale titolo saranno devolute al fondo «Sussidi per diminuire le cause della malaria», stabilito dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino.

[4]I casi di morte per febbre perniciosa contratta in pubblici lavori, per constatata mancanza di somministrazione del chinino, ove cio' avvenga per colpa della pubblica Amministrazione o dell'impresa, daranno luogo ad indennita' nella stessa misura stabilita per gli infortuni della legge 17 marzo 1898, n. 80.

Testo in vigore dal 14 novembre 1901 al 21 giugno 1904

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-11-02;460~art3 · fonte del testo