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[1]((Agli operai addetti a pubblici lavori, nelle zone di cui all'articolo 1, sara' gratuitamente prestata l'assistenza medica e distribuito il chinino a scopo preventivo e curativo dell'infezione malarica, o dalla pubblica Amministrazione che conduca i lavori in economia o dall'impresa, salvo gli obblighi maggiori che siano imposti all'impresa dal capitolato d'appalto.
[2]Gli impresari, che contravvengono agli obblighi suddetti, saranno passibili di ammenda da 100 a 1000 lire.
[3]Le somme riscosse a tale titolo saranno devolute al fondo «Sussidi per diminuire le cause della malaria» stabilito dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino.
[4]I casi di morte per febbre perniciosa contratta in pubblici lavori, per constatata mancanza di somministrazione del chinino, ove cio' avvenga per colpa della pubblica amministrazione o dell'impresa, daranno luogo ad indennita' nella stessa misura stabilita dal testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51)).
Testo in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
