Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1901 al 16 dicembre 2009. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nelle regioni malariche e nei terreni dotati di favorevole altimetria (salvo le disposizioni della legge sulle bonifiche e salvi gli usi di irrigazione e di coltivazione), i proprietari hanno obbligo di facilitare lo scolo naturale alle acque, che altrimenti farebbero pozze, ristagni e specchi d'acqua stagnante in piccole depressioni del suolo artificialmente create.
tolto: Gli imprenditori di strade e canali eviteranno, per quanto e' possibile, l'apertura di cave di prestito nelle quali, abbandonate, venissero a ristagnare le acque, nonche' la formazione di ristagni nei piccoli avvallamenti di terreno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-11-02;460~art6 · fonte del testo