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[1]Nelle regioni malariche e nei terreni dotati di favorevole altimetria (salvo le disposizioni della legge sulle bonifiche e salvi gli usi di irrigazione e di coltivazione), i proprietari hanno obbligo di facilitare lo scolo naturale alle acque, che altrimenti farebbero pozze, ristagni e specchi d'acqua stagnante in piccole depressioni del suolo artificialmente create.

[2]Gli imprenditori di strade e canali eviteranno, per quanto e' possibile, l'apertura di cave di prestito nelle quali, abbandonate, venissero a ristagnare le acque, nonche' la formazione di ristagni nei piccoli avvallamenti di terreno.

Testo in vigore dal 14 novembre 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-11-02;460~art6 · fonte del testo