I provvedimenti ed i documenti gia' di competenza di autorita' non piu' sottoposte territorialmente alla sovranita' dello Stato italiano non sono necessari per operazioni su depositi esistenti nella Repubblica, osservandosi in tali casi le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal presente articolo si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Testo vigente dal 22 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-19;302~art7 · fonte del testo