Le richieste di operazioni su detti depositi, quando manchino gli elementi probatori relativi, debbono essere accompagnate da una dichiarazione, a firma autenticata da notaio per valori superiori a lire 10.000 o riconosciuta vera dal sindaco del Comune di residenza per valori fino a lire 10.000, nella quale siano specificate: le generalita' ed il domicilio del proprietario del deposito nonche' della persona per conto della quale il deposito venne effettuato: l'ammontare del deposito e, se trattisi di deposito in effetti pubblici, la specie dei titoli depositati; la Tesoreria presso la quale venne eseguito il versamento o la consegna e la relativa data; la causale del deposito; la data fino alla quale la Intendenza ha provveduto al pagamento degli interessi; le operazioni effettuate sul deposito; i sequestri, i pignoramenti, le opposizioni, gli atti di trasferimento ed altri eventuali impedimenti gravanti sul deposito stesso. I richiedenti, sotto la loro personale responsabilita', dovranno esplicitamente attestare che quanto da essi dichiarato corrisponde a verita' e che si assumono le responsabilita' civile e penale delle loro dichiarazioni. Essi dovranno inoltre unire, a corredo delle dichiarazioni stesse, le ricevute provvisorie, le polizze, le attestazioni di vigenza dei depositi ed ogni altro documento che sia in loro possesso e che all'operazione richiesta si riferisca. Ove l'interessato manchi dei documenti dei quali dovrebbe essere in possesso, egli dovra' indicarne e giustificarne le ragioni. La Cassa, valutata l'attendibilita' della dichiarazione e gli atti in suo possesso, ha facolta' di provvedere o meno all'operazione richiesta, sentito, ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di amministrazione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo a coloro che sono in possesso della cittadinanza.

Testo vigente dal 22 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-19;302~art3 · fonte del testo