Gli atti impeditivi e dispositivi sugli anzidetti depositi, regolamenti notificati o presentati o comunque acquisiti ai fascicoli, esplicheranno la loro efficacia giuridica, salve le decadenze e le prescrizioni che fossero gia' verificate. Tuttavia, in relazione agli atti che non fossero formalmente regolari, la Cassa, valutata la loro attendibilita', potra' invitare l'interessato a regolarizzare la richiesta, tenendo, frattanto, sospese le operazioni di disponibilita' dei depositi. In tal caso, decorsi sei mesi dalla comunicazione dell'invito la Cassa potra' procedere, senza alcuna responsabilita', alle operazioni stesse.

Testo vigente dal 22 giugno 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-05-19;302~art4 · fonte del testo