Articolo abrogato dalla d.l. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni dalla l.15 marzo 1991, n. 80.
Abrogato dal 16 marzo 1991
Articolo abrogato dalla d.l. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni dalla l.15 marzo 1991, n. 80.
Abrogato dal 16 marzo 1991
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2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1949 al 16 marzo 1991. 125 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il diritto fisso di polizza contemplato nell'art. 8 del regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, e' elevato a lire venticinque per i depositi in numerario di ammontare superiore a lire cinquemila e per i depositi di effetti pubblici del valore nominale superiore a lire duemila. Sono soggetti al contributo anche i depositi per affrancazione di canoni, censi, livelli, che siano stati costituiti in applicazione delle leggi 11 giugno 1925, n. 998 e 7 febbraio 1926, n. 426. Per i depositi non eccedenti rispettivamente gli indicati importi, il diritto fisso di polizza resta fermo nella misura di lire cinque. Restano ferme le esenzioni contemplate nel detto art. 8, relativamente ai depositi di ammontare inferiore a lire cinquecento ed a quei provenienti dalle antiche affrancazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA D.L. 12 GENNAIO 1991, N. 6, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L.15 MARZO 1991, N. 80
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-07-06;466~art5 · fonte del testo