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Il diritto fisso di polizza contemplato nell'art. 8 del regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, e' elevato a lire venticinque per i depositi in numerario di ammontare superiore a lire cinquemila e per i depositi di effetti pubblici del valore nominale superiore a lire duemila. Sono soggetti al contributo anche i depositi per affrancazione di canoni, censi, livelli, che siano stati costituiti in applicazione delle leggi 11 giugno 1925, n. 998 e 7 febbraio 1926, n. 426. Per i depositi non eccedenti rispettivamente gli indicati importi, il diritto fisso di polizza resta fermo nella misura di lire cinque. Restano ferme le esenzioni contemplate nel detto art. 8, relativamente ai depositi di ammontare inferiore a lire cinquecento ed a quei provenienti dalle antiche affrancazioni.

Testo in vigore dal 5 agosto 1949 al 16 marzo 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-07-06;466~art5 · fonte del testo