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[1]Sostituzione provvisoria negli incarichi conferiti da pubbliche autorita'.

[2]Il professionista il quale abbia ricevuto un incarico, dall'autorita' giudiziaria o dalla pubblica amministrazione e sia stato sostituito perche' in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate, e' reintegrato nell'incarico a sua domanda quando sia cessato il servizio.

[3]L'autorita' giudiziaria o la pubblica amministrazione con provvedimento non soggetto ad impugnazione determina in quale misura il compenso inerente all'incarico deve ripartirsi tra il primo professionista e quello che lo ha sostituito.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-21;1349~art1 · fonte del testo