Art. 2 — Sostituzione negli incarichi conferiti da privati
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. 84 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Qualora il professionista sia sostituito nell'espletamento di un incarico conferitogli da un privato, perche' in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate, l'Associazione sindacale di categoria, qualora entrambi i professionisti appartengano alla stessa categoria, oppure quella che sara' designata dal presidente della superiore Confederazione, qualora i professionisti appartengano a categorie diverse, in mancanza di accordo tra i professionisti, stabilisce con provvedimento non soggetto ad impugnazione in quale misura debba essere fra essi ripartito il compenso dovuto dal privato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-08-21;1349~art2 · fonte del testo