Art. 6 — Organi collegiali ed individuali
Sono organi direttivi collegiali dell'Istituto: il comitato amministrativo; il consiglio dei direttori di laboratorio; i consigli di laboratorio. Sono organi direttivi individuali: il direttore dell'Istituto; i direttori di laboratorio; il capo dei servizi amministrativi e del personale; il direttore della biblioteca; i direttori dei servizi tecnici; i direttori di reparto. Presso ogni laboratorio o servizio e' istituita una assemblea di laboratorio o servizio con i compiti di cui all'articolo 12 della presente legge. Presso l'Istituto e' istituito un comitato scientifico con le funzioni di cui all'articolo 13. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106
4Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Testo vigente dal 7 agosto 2012
