Art. 8 — Funzionamento degli organi amministrativi collegiali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le adunanze degli organi amministrativi collegiali delle aziende e degli istituti di credito di cui agli articoli 5 e 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938 XVI, n. 636, sono valide anche quando non vi possa intervenire, per effetto di servizio alle armi o al seguito delle Forze armate, il numero minimo dei componenti prescritto dalla legge o dallo statuto, purche' gli amministratori presenti non siano in numero inferiore a tre.
[2]In caso diverso i poteri dell'organo amministrativo, per tutto il periodo in cui permane l'impossibilita' di convocazione, sono provvisoriamente assunti da un commissario, prescelto dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ove possibile, fra gli amministratori rimasti.
Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
