Art. 5
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Con R. decreto, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme integrative ed esecutive per la estensione al personale della Magistratura delle disposizioni contenute nell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, nonche' tutte le altre necessarie per l'attuazione degli articoli precedenti.
Testo in vigore dal 30 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
