Disposizioni relative al personale della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie
Art. 9
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La prima richiesta di scrutinio per la promozione al grado di primo pretore, dopo la entrata in vigore dell'Ordinamento giudiziario approvato dal R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 12, puo' comprendere un numero di magistrati da determinarsi dal Ministro, senza la limitazione contenuta nell'art. 175 dell'Ordinamento medesimo.
Testo in vigore dal 30 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
