Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1951 al 16 dicembre 2009. 110 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Qualora, per necessita' di servizio, non sia possibile dare applicazione integrale alla tabella delle sedi di primo pretore, allegato M) dell'Ordinamento giudiziario, i posti di pianta di pretore potranno continuare ad essere occupati dai primi pretori, ed ai corrispondenti posti di primo pretore potranno essere destinati pretori ed aggiunti giudiziari.
tolto: I primi pretori, i pretori e gli aggiunti giudiziari che occupino posti non propri del loro grado secondo la pianta degli uffici giudiziari, saranno trasferiti, una volta cessata la necessita' del servizio, ed in ogni caso, non oltre un biennio dalla data di cessazione dello stato di guerra, in altra sede anche di ufficio, ai fini dell'attuazione della tabella predetta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-31;1352~art10 · fonte del testo