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Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di assegnare, per un periodo non superiore a due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai posti direttivi o in sottordine, a seconda dell'importanza dell'ufficio e del numero dei cancellieri e segretari in pianta, indifferentemente funzionari delle diverse qualifiche, esclusa, la massima. L'articolo 7, comma secondo, della legge 17 febbraio 1958, n. 60, e' abrogato.
Testo in vigore dal 29 agosto 1959 al 16 dicembre 2010
