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Il personale non di ruolo in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, negli Uffici amministrativi universitari, e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato negli Uffici medesimi funzioni proprie delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, e' immesso, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel corrispondente ruolo speciale transitorio - sostituito dal ruolo aggiunto a norma dell'art. 344 del decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 - ai sensi, alle condizioni e con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e dalle successive disposizioni. Nelle more dell'attuazione del disposto del precedente comma, il personale di cui sopra e' considerato, ai fini del raggiungimento della anzianita' richiesta per la partecipazione ai concorsi per esame speciale indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e non ancora espletati, come effettivamente collocato nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo di cui ha esercitato le funzioni per il periodo di tempo previsto dal citato decreto legislativo n. 262. Il personale avente titolo all'applicazione del disposto del precedente comma potra', nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di partecipazione ai concorsi predetti, partecipazione che s'intende regolata dalle norme stabilite nei decreti con i quali sono stati indetti i concorsi stessi.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 26 dicembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-21;287~art2 · fonte del testo