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Il personale non di ruolo in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, negli Uffici amministrativi universitari, e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato negli Uffici medesimi funzioni proprie delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, e' immesso, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel corrispondente ruolo speciale transitorio - sostituito dal ruolo aggiunto a norma dell'art. 344 del decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 - ai sensi, alle condizioni e con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e dalle successive disposizioni. Nelle more dell'attuazione del disposto del precedente comma, il personale di cui sopra e' considerato, ai fini del raggiungimento della anzianita' richiesta per la partecipazione ai concorsi per esame speciale indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e non ancora espletati, come effettivamente collocato nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo di cui ha esercitato le funzioni per il periodo di tempo previsto dal citato decreto legislativo n. 262. Il personale avente titolo all'applicazione del disposto del precedente comma potra', nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di partecipazione ai concorsi predetti, partecipazione che s'intende regolata dalle norme stabilite nei decreti con i quali sono stati indetti i concorsi stessi.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 novembre 1961, n. 1255

1

con decorrenza dal 1 novembre 1961

La L. 3 novembre 1961, n. 1255 ha disposto (con l'art. 32 comma 4) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi si osservano anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti. Esse sostituiscono i commi primo e secondo dell'articolo 1 e modificano ed integrano gli articoli da 2 a 5 della legge 21 marzo 1958, n. 287, con effetto dalla data di applicazione della legge medesima."; ha inoltre disposto (con l'art. 53 comma 1) che "Le norme della presente legge, salvo diverse disposizioni contenute nei singoli articoli, si applicano con effetto dal 1 novembre 1961."

Testo in vigore dal 26 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1958 al 26 dicembre 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 novembre 1961, n. 1255

    La L. 3 novembre 1961, n. 1255 ha disposto (con l'art. 32 comma 4) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi si osservano anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti. Esse sostituiscono i commi primo e secondo dell'articolo 1 e modificano ed integrano gli articoli da 2 a 5 della legge 21 marzo 1958, n. 287, con effetto dalla data di applicazione della legge medesima."; ha inoltre disposto (con l'art. 53 comma 1) che "Le norme della presente legge, salvo diverse disposizioni contenute nei singoli articoli, si applicano con effetto dal 1 novembre 1961."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-21;287~art2 · fonte del testo