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Con separata legge sono stabilite le norme sui trattamento di quiescenza del personale di cui all'art. 1. Sino alla data di applicazione della predetta legge, agli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, per il personale cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1956 si considerano gli stipendi stabiliti dalle tabelle allegate alla presente legge, ferma la disposizione dell'art. 11, primo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ed esclusa la corresponsione dell'assegno integrativo di cui all'art. 3 della legge 1 maggio 1955, n. 318. Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonche' ai fini dell'applicazione della ritenuta in conto entrate Tesoro e del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dalle annesse tabelle sono computabili in ragione del 70 per cento.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1433~art4 · fonte del testo