I trattamenti di pensione, derivanti dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433, primo comma, e quelli previsti dall'art. 1 della presente legge sono estesi al personale cessato dal servizio, rispettivamente, prima del 1° luglio 1956 e prima del 1° luglio 1957 nonche' ai familiari. La riliquidazione e' compiuta di ufficio dalle Amministrazioni competenti. Fino alla prima riliquidazione e salvo conguaglio, continua, a titolo di acconto, la corresponsione dell'assegno integrativo previsto dall'art. 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

Testo vigente dal 9 maggio 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-04-25;283~art2 · fonte del testo