Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

All'onere derivante dalla presente legge che, per quanto ha incidenza sull'esercizio 1952-1953 e' valutato in milioni 1080, sara' fatto fronte: per lire 100 milioni con lo stanziamento di cui al capitolo 27 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1952-53; per lire 50 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 28 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1952-53; per la parte residua con prelevamento dal fondo speciale di cui al capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni agli stanziamenti di bilancio.

Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-06-25;990~art3 · fonte del testo