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All'onere derivante dalla presente legge che, per quanto ha incidenza sull'esercizio 1952-1953 e' valutato in milioni 1080, sara' fatto fronte: per lire 100 milioni con lo stanziamento di cui al capitolo 27 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1952-53; per lire 50 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 28 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1952-53; per la parte residua con prelevamento dal fondo speciale di cui al capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni agli stanziamenti di bilancio.
Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 16 dicembre 2010
