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[1]Le iniziative comprese nei programmi di cui al precedente articolo, vengono attuate dalla Sezione della zootecnia del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura, d'intesa e sotto la vigilanza tecnica degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, restando agli organi stessi il compito di curare direttamente le iniziative di prevalente carattere tecnico che saranno stabilite dal Ministero stesso.

[2]Le attivita' intese al miglioramento della produzione equina che non siano svolte dall'Amministrazione dell'agricoltura, direttamente o attraverso alle dipendenti istituzioni, sono effettuate dalla Sezione suddetta, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e sotto la vigilanza tecnica dei depositi cavalli stalloni. Rimane salva l'applicazione delle norme contenute negli articoli 11 e 12 della legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, a favore dei consorzi di allevatori.

[3]Il controllo amministrativo sull'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti comma e' esercitato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a mezzo anche degli Ispettorati compartimentali e provinciali e dei depositi cavalli stalloni.

Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;627~art3 · fonte del testo