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[1]Il Comitato zootecnico, di cui alla legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, o al R. decreto-legge 15 gennaio 1931-IX, n. 118, ha il compito di dare pareri al Ministero dell'agricoltura e delle forte, in ordine alle direttive generali e particolari da seguire nelle attivita' volte di miglioramento qualitativo e produttivo del patrimonio zootecnico.

[2]A questo fine il Comitato e' cosi' costituito:

[3]il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, presidente;

[4]il direttore generale dei piani della produzione, vice-presidente; il vice-presidente della Corporazione della zootecnia della pesca; il presidente e il vice-presidente del settore per la zootecnia della Federazione nazionale dei consorzi fra i produttori dell'agricoltura;

[5]il direttore del settore stesso;

[6]il capo del servizio veterinario presso il Ministero dell'interno e il capo del servizio ippico e veterinario presso il Ministero della guerra;

[7]tre funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al sesto e due di grado non inferiore all'ottavo, questi ultimi anche con funzioni di segretari.

[8]Alle adunanze del Comitato sono invitati a partecipare, a seconda degli argomenti da trattare e della rispettiva competenza, i direttori degli istituti zootecnici, i titolari di zootecnia delle Regie universita' e gli ispettori agrari compartimentali.

[9]In seno al Comitato funziona, per gli affari piu' urgenti e di minore rilievo, un sottocomitato la cui composizione sara' stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

[10]Il Consiglio zootecnico istituito con l'anzidetta legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, e' soppresso.

Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;627~art5 · fonte del testo