Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1938 al 16 dicembre 2009. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I Marescialli d'Italia, il Grande Ammiraglio, il Maresciallo dell'Aria, nonche' i Generali d'armata, gli Ammiragli d'armata, e i Generali d'armata aerea che, dopo la dispensa da ogni onere di impiego o di servizio sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, hanno facolta' di chiedere la liquidazione dell'indennita' di buonuscita in qualunque momento dalla dispensa suaccennata, fermo restando il diritto alla eventuale liquidazione supplementare, corrispondente al periodo di ulteriore iscrizione all'Opera di previdenza, a favore delle persone indicate nell'art. 52 del testo unico 26 febbraio 1928-VI, n. 619.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1938-06-04;779~art1 · fonte del testo