Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1957 al 16 dicembre 2009. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Gli assegni vitalizi non sono cumulabili con trattamenti di attivita' derivanti da rapporto di impiego o di lavoro a carattere continuativo, ne' con pensioni od altri assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici o amministrazioni private, il cui importo mensile superi le lire 45.000.

tolto: Il divieto di cumulo, di cui al comma precedente, non si applica nei casi di pensioni o assegni di guerra.1 --------------- AGGGIORNAMENTO (1) La L. 27 novembre 1956, n. 1407 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1955.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1938-06-04;779~art3 · fonte del testo