Disposizioni relative all'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato
Art. 2
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L'Opera di previdenza potra', in ciascun anno, erogare una somma complessiva non eccedente lire 1.850.000, per concorso nelle spese di assistenza sanitaria di cui al titolo IV, del testo unico 26 febbraio 1928-VI, n. 619.
Testo in vigore dal 22 giugno 1938 al 16 dicembre 2009
