[1]E' data facolta' al Governo del Re di provvedere alle opere urgenti per la navigabilita' del Tevere a valle di Roma, fino alla concorrenza di L. 1,000,000, sulle somme disponibili per le leggi 30 giugno 1876, n. 3201, 23 luglio 1881, n. 330, 15 aprile 1886, n. 3791 e 2 luglio 1890, n. 6936. 1
[2]La predetta somma di L. 1,000,000 sara' prelevata dal fondo inscritto al n. 2, lettera C), della tabella E), annessa alla legge 30 giugno 1904, n. 293, in ragione di L. 500,000 per l'esercizio finanziario 1906-907 e di L. 500,000 per l'esercizio 1907-908.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 6 maggio 1906.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Carmine. C. Mirabello. L. Luzzatti.
[7]Visto, Il guardasigilli: E. Sacchi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 giugno 1910, n. 297
1La L. 12 giugno 1910, n. 297 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' elevato a L. 2,000,000 il limite delle somme da prelevarsi a termini dell'art. 4 della legge 6 maggio 1906, n. 200, sulle disponibilita' delle leggi 30 giugno 1876, n. 3201, 23 luglio 1881, n. 330, 15 aprile 1886, n. 3791, e 2 luglio 1890, n. 6936, per provvedere alle opere urgenti per la navigabilita' del Tevere a valle di Roma a termini delle disposizioni della suddetta legge 6 maggio 1906, n. 200".
Testo vigente dal 1 luglio 1910
