Il Governo del Re e' autorizzato a prelevare dai residui della somma di L. 1,000,000, autorizzata con la legge 5 maggio 1901, n. 156, e dal fondo di L. 125,000,000, di cui al precedente articolo 2, la somma necessaria per la compilazione dei progetti esecutivi, e per gli altri scopi indicati nella legge citata, e qualsiasi altra occorrente per l'attuazione della presente legge.

Testo vigente dal 25 luglio 1904

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;381~art12 · fonte del testo

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