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[1]Sono nominati ufficiali di complemento nei quadri della riserva navale quando soddisfino a determinate esigenze di idoneita' da stabilirsi da apposito regolamento:

  • a)i cittadini dello Stato che, pur non avendo servito nella Regia marina, non abbiano oltrepassata l'eta' di 40 anni, ed abbiano compiuto un determinato periodo di esercizio professionale che li renda atti all'esercizio di servizi militari, tecnici e navali della Regia marina;
  • b)i sott'ufficiali della Regia marina di determinate categorie, di grado corrispondente a quello di nocchiere di lª e di 2ª classe, i quali abbiano lasciato il servizio con almeno otto anni di servizio effettivo e non abbiano oltrepassati 45 anni di eta';
  • c)i sottocapi e i comuni del Corpo Reale equipaggi, all'atto del loro avviamento in congedo illimitato, quando abbiano seguito uno speciale corso di abilitazione.

[2]L'organico degli ufficiali di complemento e' fissato per decreto Reale, in base alle esigenze del servizio ad essi affidato.

Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 22 luglio 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-06-27;377~art7 · fonte del testo