Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dalla l. 29 giugno 1913, n. 797.
Abrogato dal 5 agosto 1913
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dalla l. 29 giugno 1913, n. 797.
Abrogato dal 5 agosto 1913
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1911 al 5 agosto 1913. 135 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Sono nominati ufficiali di complemento nei quadri della riserva navale quando soddisfino a determinate esigenze di idoneita' da stabilirsi da apposito regolamento:
tolto: a) i cittadini dello Stato che, pur non avendo servito nella Regia marina, non abbiano oltrepassata l'eta' di 40 anni, ed abbiano compiuto un determinato periodo di esercizio professionale che li renda atti all'esercizio di servizi militari, tecnici e navali della Regia marina;
tolto: b)I sottufficiali della R. marina di determinate categorie, congedati dopo otto anni almeno di servizio effettivo e che non abbiano oltrepassato il 45° anno d'eta'.
tolto: c) i sottocapi e i comuni del Corpo Reale equipaggi, all'atto del loro avviamento in congedo illimitato, quando abbiano seguito uno speciale corso di abilitazione.
tolto: L'organico degli ufficiali di complemento e' fissato per decreto Reale, in base alle esigenze del servizio ad essi affidato.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 29 GIUGNO 1913, N. 797
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1909-06-27;377~art7 · fonte del testo