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[1]Sono nominati ufficiali di complemento nei quadri della riserva navale quando soddisfino a determinate esigenze di idoneita' da stabilirsi da apposito regolamento:
- a)i cittadini dello Stato che, pur non avendo servito nella Regia marina, non abbiano oltrepassata l'eta' di 40 anni, ed abbiano compiuto un determinato periodo di esercizio professionale che li renda atti all'esercizio di servizi militari, tecnici e navali della Regia marina;
[2]b)((I sottufficiali della R. marina di determinate categorie, congedati dopo otto anni almeno di servizio effettivo e che non abbiano oltrepassato il 45° anno d'eta')).
- c)i sottocapi e i comuni del Corpo Reale equipaggi, all'atto del loro avviamento in congedo illimitato, quando abbiano seguito uno speciale corso di abilitazione.
[3]L'organico degli ufficiali di complemento e' fissato per decreto Reale, in base alle esigenze del servizio ad essi affidato.
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 5 agosto 1913
