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[1]Sono nominati ufficiali di complemento nei quadri della riserva navale quando soddisfino a determinate esigenze di idoneita' da stabilirsi da apposito regolamento:

  • a)i cittadini dello Stato che, pur non avendo servito nella Regia marina, non abbiano oltrepassata l'eta' di 40 anni, ed abbiano compiuto un determinato periodo di esercizio professionale che li renda atti all'esercizio di servizi militari, tecnici e navali della Regia marina;

[2]b)((I sottufficiali della R. marina di determinate categorie, congedati dopo otto anni almeno di servizio effettivo e che non abbiano oltrepassato il 45° anno d'eta')).

  • c)i sottocapi e i comuni del Corpo Reale equipaggi, all'atto del loro avviamento in congedo illimitato, quando abbiano seguito uno speciale corso di abilitazione.

[3]L'organico degli ufficiali di complemento e' fissato per decreto Reale, in base alle esigenze del servizio ad essi affidato.

Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 5 agosto 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 luglio 1911

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1909 al 22 luglio 1911. 34 parole tolte, 17 parole aggiunte.

b) tolto: i sott'ufficiali della Regiaaggiunto: I sottufficiali della R. marina di determinate categorie, tolto: di grado corrispondente a quello di nocchiere di lª e di 2ª classe, i quali abbiano lasciato il servizio con almeno otto anni aggiunto: congedati dopo otto anni almeno di servizio effettivo e tolto: non abbiano oltrepassati 45 anni di eta'; aggiunto: che non abbiano oltrepassato il 45° anno d'eta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1909-06-27;377~art7 · fonte del testo