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Prima dell'ultimo capoverso dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi: "Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante e come figlio di questo; se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi deve essere indicato come figlio di essi e col solo cognome del marito. Cio' sempreche' l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termini degli articoli 410 e 411 del Codice civile. "L'interessato, divenuto maggiorenne, potra' richiedere di far constare la qualita' di figlio adottivo o di affiliato".

Testo in vigore dal 19 novembre 1955 al 1 marzo 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-10-31;1064~art4 · fonte del testo