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((Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi: "Il figlio naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo genitore e che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato, assume il cognome dell'adottante o dell'affiliante; se sia stato o sia adottato o affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del marito, sempre che l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termine degli articoli 410 e 411 del Codice civile. Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui. L'interessato, divenuto maggiorenne, potra' richiedere di far constare la qualita', di figlio adottivo o di affiliato")).
Testo in vigore dal 1 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
