[1]Ai fini dell'articolo precedente l'atto di procura deve essere presentato al presidente del tribunale del luogo in cui la procura deve farsi valere. Il presidente, sentito il pubblico ministero e assunte, se del caso, le informazioni che creda opportune, attribuisce efficacia alla procura mediante un visto da apporre in calce o a margine dell'atto. L'atto di procura, munito del visto, puo' farsi valere in tutto il territorio dello Stato.

[2]Il ricorso per ottenere il rilascio del visto e' presentato, senza che sia necessario il ministero di procuratore legale, alla cancelleria del tribunale o per il tramite della cancelleria della pretura nella cui circoscrizione risiede l'istante.

Testo vigente dal 28 aprile 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-04-02;260~art2 · fonte del testo